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Detrazioni fiscali per chi migliora le prestazioni di finestre esistenti

55% DI SCONTO A CHI CAMBIA LE FINESTRE RISPARMIANDO ENERGIA: NOI VI DICIAMO COME SI FA.
Rientrano nell’agevolazione gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, cioè quegli interventi che fanno diminuire il consumo di energia per riscaldamento e condizionamento.
•    La detrazione si effettua in tre rate annuali, fino ad un importo massimo totale di € 60.000,00 ;
•    Può essere detratto il 55% delle spese, compresa IVA, sostenute per la sostituzione delle finestre e per le relative spese professionali (per la redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica);
•    Dell’agevolazione possono approfittare sia le persone fisiche e le persone giuridiche (società ed imprese), che anche inquilini ed usufruttuari;
•    Sono compresi edifici di qualsiasi categoria catastale (anche industriali, commerciali, adibiti ad uffici, …);
•    Rientrano nell’agevolazione anche le chiusure oscuranti (persiane).

L’agevolazione riguarda gli edifici esistenti (iscritti al catasto) e già dotati di impianto di riscaldamento: sono pertanto esclusi dall’agevolazione i nuovi edifici e quelli per cui la normale legislazione richiede già di installare finestre termicamente performanti (aumenti di volume, variazioni di destinazione d’uso, ristrutturazioni per le quali è richiesta la “Relazione sulla Legge 10/91”.


LE CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI
Il soggetto che effettua la detrazione deve:
1.    Conservare la Dichiarazione di Prestazione Energetica rilasciata dal Serramentista;
2.    Conservare l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’unità immobiliare e la Scheda Informativa relativa all’intervento effettuato, rilasciati dal tecnico abilitato asseverante;
3.    Pagare gli interventi a mezzo bonifico bancario o postale in cui siano evidenziati:
-    la causale del versamento (N., importo e data della fattura);
-    il codice fiscale oppure la P.Iva del soggetto che ha effettuato il bonifico (per i soggetti con reddito di impresa questa condizione non è obbligatoria);
4.    Spedire all’ENEA, entro il 29 febbraio 2008, copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica e della Scheda Informativa, firmata dal richiedente stesso, relativa all’intervento effettuato;
5.    Conservare, oltre ai documenti sopra citati, le fatture o le ricevute fiscali inerenti alle spese sostenute, la ricevuta della Raccomandata A.R. o Ricevuta Elettronica dell’invio all’ENEA della documentazione richiesta.
 
Va  ricordato inoltre che la nuova Finanziaria 2008 prevede la proroga della medesima opportunità di detrazione fiscale.


Scarica il volantino informativo.

 
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