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Detrazioni fiscali per chi migliora le prestazioni di finestre esistenti 55% DI SCONTO A CHI CAMBIA LE FINESTRE RISPARMIANDO ENERGIA: NOI VI DICIAMO COME SI FA.
Rientrano nell’agevolazione gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, cioè quegli interventi che fanno diminuire il consumo di energia per riscaldamento e condizionamento. • La detrazione si effettua in tre rate annuali, fino ad un importo massimo totale di € 60.000,00 ; • Può essere detratto il 55% delle spese, compresa IVA, sostenute per la sostituzione delle finestre e per le relative spese professionali (per la redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica); • Dell’agevolazione possono approfittare sia le persone fisiche e le persone giuridiche (società ed imprese), che anche inquilini ed usufruttuari; • Sono compresi edifici di qualsiasi categoria catastale (anche industriali, commerciali, adibiti ad uffici, …); • Rientrano nell’agevolazione anche le chiusure oscuranti (persiane).
L’agevolazione riguarda gli edifici esistenti (iscritti al catasto) e già dotati di impianto di riscaldamento: sono pertanto esclusi dall’agevolazione i nuovi edifici e quelli per cui la normale legislazione richiede già di installare finestre termicamente performanti (aumenti di volume, variazioni di destinazione d’uso, ristrutturazioni per le quali è richiesta la “Relazione sulla Legge 10/91”.
LE CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI Il soggetto che effettua la detrazione deve: 1. Conservare la Dichiarazione di Prestazione Energetica rilasciata dal Serramentista; 2. Conservare l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’unità immobiliare e la Scheda Informativa relativa all’intervento effettuato, rilasciati dal tecnico abilitato asseverante; 3. Pagare gli interventi a mezzo bonifico bancario o postale in cui siano evidenziati: - la causale del versamento (N., importo e data della fattura); - il codice fiscale oppure la P.Iva del soggetto che ha effettuato il bonifico (per i soggetti con reddito di impresa questa condizione non è obbligatoria); 4. Spedire all’ENEA, entro il 29 febbraio 2008, copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica e della Scheda Informativa, firmata dal richiedente stesso, relativa all’intervento effettuato; 5. Conservare, oltre ai documenti sopra citati, le fatture o le ricevute fiscali inerenti alle spese sostenute, la ricevuta della Raccomandata A.R. o Ricevuta Elettronica dell’invio all’ENEA della documentazione richiesta. Va ricordato inoltre che la nuova Finanziaria 2008 prevede la proroga della medesima opportunità di detrazione fiscale.
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